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Assocounseling predica la calma: “state tranquilli, nulla è cambiato”

NO PANIC! Questo il messaggio di Assocounseling ai suoi counselor associati, interveniente a sostegno nella denuncia all’Ordine Psicologi Lombardia, a seguito della Sentenza del Tribunale di Milano. Tutto vero, o posizione di facciata per evitare una giustificabile pandemia di ansia ed inquietudine tra i counselor?

Assocounseling afferma che:

  • la sentenza riguarda una questione tutta interna alla categoria degli psicologi, riguardo la liceità di insegnare tecniche psicologiche all’interno di un corso di counseling; 
  • la sentenza non riguarda in alcun modo l’esercizio dell’attività di counseling
  • i messaggi che alcune sigle di associazioni di psicologi, AltraPsicologia su tutte, attengono più alla propaganda che non alla realtà dei fatti.

In definitiva, invita a “stare tranquilli, poiché nulla è cambiato rispetto a prima. Peraltro non possiamo, inoltre, non sottolineare di come questa sia una sentenza di primo grado, dunque ancora distante dall’essere definitiva.

Che dire? A mio avviso l’unica affermazione sicuramente corretta è che si tratta di una sentenza di primo grado, quindi passibile di ricorso. Insomma, non è definitiva. Anche se personalmente spero in un bel ricorso temerario, almeno mettiamo fine alla storia 😉

Perché mettiamo fine alla storia? Semplicemente perché non penso sia così scontato che “la sentenza non riguarda in alcun modo l’esercizio dell’attività di counseling“. Quindi avanti con il ricorso, che se poi – come reputo realistico – lo vinciamo in ultimo grado allora ci sarà davvero da festeggiare!

L’Ordine Psicologi Lombardia – mesi addietro – ha sostenuto “la piena applicabilità in sede disciplinare dell’articolo 21 del Codice Deontologico”, “la necessità di sottolineare sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi”, “la necessità di tenere riservato l’atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica”, “la necessità di definire gli “atti tipici” dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato”.

Ecco, teniamoci a mente gli “Atti Tipici” ovvero le abilità, competenze, strumenti, comportamenti professionali tipici ed esclusivi dello Psicologo, e quindi protetti da legge. In altre parole, se uno psicologo li insegna a non-psicologi, viene chiamato in Deontologica e si può arrivare a radiazione. Se un non-psicologo li pratica scatta invece denuncia per abuso di professione.

Ebbene, i ricorrenti hanno lamentato che “così facendo l’OPLombardia intendeva riaffermare il divieto per gli psicologi professionisti anche solo di “insegnare” conoscenze e sapere acquisito in funzione dell’esercizio professionale a chi psicologo non sia, con grave lesione della libertà di insegnamento degli psicologi professionisti e grave danno alle scuole

Vabbuò… mi viene da sorridere per il grave danno (Economico!) alla scuole, comunque continua… “la diffusione di conoscenza tecnica e scientifica anche attinenti ai modi di effettuazione di “atti tipici” di una professione protetta e dunque l’ “insegnamento” fatto dal professionista abilitato non possono che giovare

Ci siamo! Il ricorrente affermerebbe che l’OPLombardia non può limitare né impedire la diffusione di conoscenza (formazione?!?) sui modi di effettuare atti tipici perché tale pratica gioverebbe ai counselor che così sanno quali sono i confini oltre i quali si entra in ambito riservato allo psicologo.

Ed è qui che il Tribunale di Milano piazza la bomba!Siffatta prospettazione (ndr. questa del ricorrente) si fonda sull’ambigua distinzione tra l’insegnamento della conoscenza e l’insegnamento dell’uso degli strumenti“.

In altre parole il Tribunale afferma – ripercorrendo la posizione di altre precedenti Sentenze – che passare conoscenza sulle modalità d’uso degli atti tipici dello psicologo configura a tutti gli effetti un favoreggiamento all’abuso di professione. E tra gli atti tipici cita, l’art.11 della 56/89 dove si parla di “strumenti conoscitivi e di intervento…

La vera questione, adesso, è quella di andare a meglio definire questi STRUMENTI CONOSCITIVI E DI INTERVENTO. Operativamente, di cosa stiamo parlando? In quali atti tipici si concretizzano? Come già rilevato in precedenti sentenze non c’è solo la psicodiagnostica. Calvi addirittura parlava di “osservazione, colloquio e valutazione“.

La sfida è questa. Nella misura in cui l’Ordine Psicologi si attiverà in un lavoro di definizione degli Atti Tipici, allora questa Sentenza potrà avere ricadute concrete non solo per le scuole con psicologi che formano counselor (che vanno in deontologica), ma anche per i non-psicologi che effettuano counseling (che vanno in tribunale per abuso di professione).

Ripeto, siamo agli inizi, siamo ad una sentenza di primo grado, il bello comincia adesso!

In questo senso penso che la calma che devono avere i counselor è direttamente proporzionale all’immobilismo dell’Ordine Psicologi. Se poco poco, l’Ordine Nazionale ed alcuni regionali cominciano a lavorare su questa sentenza… beh…

Insomma, anche noi psicologi, la base, abbiamo un ruolo strategico in tutto ciò! Mobilitarci, attivarci, mettere pressione ai nostri Ordini affinché utilizzino la sentenza, cominciare a fare segnalazioni!

In ogni caso, e comunque finisca, si è attivato un processo chiarificatore tra psicologi e counselor… vediamo di farlo finire nel verso giusto. Adesso si fa sul serio ;o)

0 risposte su “Assocounseling predica la calma: “state tranquilli, nulla è cambiato””

Condivido quanto hai scritto! Occorre che noi tutti ci attiviamo per vincere l’immobilità degli ordini professionali, alla fine basta che l’ordine dica cosa è atto tipico della professione di psicologo.

A tal riguardo mi permetto di dare una suggerimento: mi pare ovvio ad es. che un colloquio ad orientamento psicoanalitico o getaltico etc… debba essere considerato atto tipico!

Sono perplesso quando sento parlare di di “gestalt counseling” e vedere utilizzare lo stesso approccio, le stesse tecniche (es. empty chair etc) senza avere la stessa preparazione culturale e professionale dai counselor!

Questi hanno gli stessi docenti degli specializzandi psicologi, studiano sugli stessi libri… ovvio che poi compiono gli stessi atti (tipici) degli psicologi; nel senso che fanno quello che è stato insegnato loro!

A tale riguardo ho letto che è passata in cassazione una sentenza per cui il colloquio psicoanalitico è di pertinenza solo degli psicoterapeuti psicologi e o medici.

Spero che questo valga anche per i colloqui di altre scuole come quella della Gestalt, la sistemica, etc… forse potrebbe valere come antecedente per definire cosa è atto tipico?

Mi pare che gli elementi ci siano tutti…

Caro Nicola,

per quale motivo una sentenza del Tribunale di Milano è “una questione tutta interna alla categoria degli psicologi” e il codice deontologico viene condiviso interamente sostituendo solo il termine “psicologo” con “counselor”?!?

mi permetto di farvi una domanda: come mai,dopo decenni e decenni, negli ultimi anni alcuni psicologi si sono iscriti a queste nuove e fantomatiche scuole COUNSELING e sopratutto come mai negli ultimi anni hanno aggiunto alla loro dicitura/presentazione PSICOLOGO e COUNSELOR? forse PSICOLOGO non basta più ?
UN CORDIALE SALUTO

Caro Nazario questa confusione di ruolo è un precipitato del pressapochismo intra-categoriale degli psicologi. Non ho certo problemi a dirlo: se stiamo qui a discutere di queste situazioni è in primis colpa degli psicologi che, sul finire degli anni 90 e in concomitanza anche con una certa diminuzione della domanda di formazione in psicoterapia, hanno cominciato ad aprire i cancelli…

In altri paesi esistono queste figure, ma c’è anche un’altra configurazione formativa e legislativa, che qui in Italia non abbiamo.

Fatto sta, molte scuole di psicoterapia – soprattutto – hanno cominciato a duplicare le aule: da una parte si forma psicoteapeuti, dall’altra gli si forma la concorrenza con sciampiste e diplomati. Hanno poi man mano raffinato la cosa nel posizionamento di marketing: lo psicoterapeuta si occupa di cura e malattia, il counselor di benessere e crescita.

Ed in tutto ciò lo psicologo? La figura dello psicologo in quanto tale è man mano scomparsa.
L’università di certo non fornisce competenze concrete e subito spendibili. Quindi una volta uscito, se vuoi fare cura ti formi in psicoterapia e se vuoi fare benessere ti formi in counselor insieme a sciampiste e diplomati.

E’ solo un caso se diversi docenti e direttori di scuole siano anche docenti universitari o consiglieri di ordine professionale…

Noi psicologi in primis abbiamo contribuito a promuovere nella società queste figure limitrofe (counselor, coach, motivatore, reflector, ecc…) ed ora ne paghiamo le conseguenze.

Da 10 anni l’art.21 era stato dato per perso dall’Ordine Psicologi. Quello stesso Ordine che ha consiglieri che collaborano o hanno scuole… quell’Ordine che non ha tutta questa voglia di entrare in discussione con l’ambiente delle Scuole, che per altro ad ogni elezione di mobilita per portare voti a questo o quel gruppo professionale…
C’è voluto un gruppo professinoale che si regge sui voti della base e non su quelli di network di interesse (o “interessati”, come preferisci…) per riproporre la questione dell’art.21 e portarla a casa.

E’ vero, 20 anni di gestione dubbia dell’Ordine Psicologi ha creato una situazione imbarazzante. Ciò non significa che passo dopo passo potrà essere sistemata.

Il counseling, almeno per come è impostata la situazione qui in Italia, dovrebbe essere di competenza dello Psicologo. Lo Psicologo che esce dall’Università ed intende specializzarsi sul Benessere e Sviluppo, dovrebbe fare corsi di counseling riservati a psicologi. Il counseling seguito a professioni della relazione è fattibile, ma a patto che il professionista usi quello strumento per migliorare il suo attuale lavoro (insegnante, avvocato, assistente sociale, ecc….) e non certo per crearsi un nuovo lavoro (counselor, coach, motivatore, ecc….) che scimmiotta lo Psicologo

Siamo di fronte ad una sfida sicuramente legislativa, ma prima di tutto culturale.

So bene che il tuo commento è altamente provocatorio, ma non c’è assolutamente nulla da ridere. So che il problema è una responsabilitò intracategoria, e pian piano vedremo di gestirlo e mettercelo alle spalle.

Qualcuno ci rimarrà male, ma non è mai possibile riuscire sempre ad accontentare tutti quanti :o)

Buona vita
Nicola

sento una certa soddisfazione o meglio una sensazione di protezione e tutela per la nostra professione e per chi , e mi metto tra questi, cerca di esercitarla nelle regole (faccio anche vidimare le locandine dagli appositi uffici..pensate un pò), …una counselor (ingannandomi sui suoi titoli),..mi ha praticamente usato per aprire un servizio territoriale di psicologia e se non denunciare l’accaduto all’albo non ho potuto fare nulla per difendermi…certo questo è un caso limite..ma qualunque sentenza che ci aiuti a difendere..ben venga..( ad onor di cronaca quello studio ad oggi..è ancora aperto!)

E come la mettiamo con le scuole in cui gli psichiatri insegnano?
Vale anche per gli psichiatri il divieto d’insegnare tecniche psicologiche?

E l’editoria? tutti quei manuali di psicologia accessibili a tutti?
Se trasmettere conoscenze specifiche vuol dire favorire l’abuso della professione, allora anche i testi di psicologia non dovrebbero essere accessibili a tutti, ma solo agli studenti.

E tutti i blog che postano indicazioni psicologiche?

Condivido,
non mi sembra ci sia molto da gioire. Se non si regolamentano professioni tipo counselor, coaching, ecc.. il risultato che si avrà sarà solo quello che le ‘materie psicologiche’ saranno trattate da chiunque tranne che dagli psicologi, con ulteriori possibili danni per l’utenza di tali servizi.
Oppure come la mettiamo per esempio per i corsi da infermiere professionale o del corso di studi universitario per assistenti sociali in cui ci sono discipline psicologiche?
Allo stato attuale si tratta solo dell’ennesima zappa sui piedi per gli psicologi che non potranno fare neppure più questo!!!
Ulteriore notazione, come la mettiamo con quelli che possono essere strumenti di altre discipline utilizzate dalla psicologia?

Fernando, non è ironico ti assicuro, ma mi potresti trovare un corso di buona durata, esperienziale, aperto a tutti che forma in “tecniche e e competenze psichiatriche”, o ancora in “rudimenti di cardiochirurgia”, oppure in un bel master per diplomati e casalinghe in “chirurgia estetica”?

Non è un battuta, ci provi?

La trasmissione di conoscenza è libera, non dovrebbero esserci problemi :o)

Chiedo un’opinione a Nicola Piccinini e ai colleghi più esperti.
Vi riporto una lettera destinata agli iscritti ad un ente sportivo che pubblicizza l’apertura di uno “sportello sociale” gestito da una sociologa:

“Come avrai già appreso dal nostro sito internet, XXX si avvale della consulenza di un Sociologo che opera a livello individuale e di gruppo al fine di sostenere tutti coloro i quali, per motivi differenti, si trovano in una situazione di difficoltà o disagio nel contesto della società odierna.
L’assistenza è rivolta a tutte le fasce di età in quanto il Sociologo presta la propria opera nei confronti di bambini/ragazzi che hanno difficoltà di inserimento a scuola o nei gruppi di aggregazione; ai ragazzi che hanno terminato un percorso scolastico e necessitano di un aiuto per approcciare meglio al mondo del lavoro distinguendosi dagli altri coetanei; agli adulti che vivono situazioni di disagio causati da lutti, separazioni, perdita del posto di lavoro etc., per anziani che si sentono emarginati dalla società e tutto ciò che può arrecare disagio personale.
L’intervento del Sociologo è diretto, si differenzia da quello dello Psicologo poiché è più breve (si limita ad alcune sedute) e permette di ottenere dei risultati immediati, in quanto la finalità è quella di insegnare delle metodologie di superamento del disagio momentaneo, che diventano bagaglio personale dell’assistito e che saranno parte integrante della propria vita.”

Secondo l’Ordine degli Psicologi del Piemonte i campi di intervento descritti sono propri dei sociologi per cui la lettera va bene così.
Ma allora mi chiedo: quali sono i campi di intervento per cui è NECESSARIA una laurea in psicologia, un anno di tirocinio, un esame di stato e l’iscrizione all’Albo?
Leggendo l’art. 8 del codice deontologico sarebbero le attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico e la cosa mi confonde perchè sembrano molte di quelle descritte nella lettera.

Scusate la prolissità, ma vorrei sapere cosa rispondere quando la collega sociologa mi dice: “In fondo i campi in cui lavoriamo sono sovrapponibili…”

a mio modestissimo avviso, l’op piemonte è stato un pò leggerotto…

io direi semplicemente che il comunicato è ben attento a non “commettere illecito“, e quindi è effettivamente difficilmente appellabile… anche se nella sostanza, ma queste sono solo mie illazioni, probabilmente il caro sociologo opererà atti tipici dello psicologo ;o)

ti dico, noi psicologi dobbiamo innanzitutto lavorare alla definizione dei nostri atti tipici… poi avremo strumenti ben diversi per intervenire! so che alcuni ordini ci stanno lavorando, vedremo…

parimenti, dovremmo svegliarci un attimo perché è pure vero che se tutti quanti ed ogni volta ci fanno barba e capelli sotto il naso… è pure giusto che alla fine il più debole ed inerte perisca ;o))
scusa la darwiniana franchezza :-PP

ciuz
nicola

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