Vi ricordate l’intervista al Prof. Eugenio Calvi circa la Sentenza Definitiva per abuso di professione di psicologo? Sentenza, tra l’altro molto importante in quanto accerta l’esclusività di colloquio, osservazione e somministrazione di test allo psicologo.
Nell’ultimo mese ha ottenuto oltre 5.000 visualizzazioni e riscosso un grande interesse tra i colleghi. In quest’articolo vi propongo l’analisi di una Consulenza Tecnica di Parte vera e propria (ovviamente filtrata di qualsiasi riferimento) che dà evidente sostanzialità alle “invasioni di campo” ad opera del counselor-naturopata nei confronti della nostra professione di Psicologo.
In un’ottica di sempre maggiore coscienza e conoscenza, innanzitutto degli psicologi, vi prego di diffondere il PDF ai vostri colleghi. GLI STRUMENTI PER GESTIRE QUESTI FENOMENI DI ABUSO ESISTONO, DOBBIAMO SOLO FARE PRESSIONE ALL’ORDINE PER METTERLI IN PRATICA! Proprio in tal senso, vi ricordo e rimando anche alla nostra proposta operativa sull’abuso di professione che intendiamo portare all’Ordine Lazio nel caso venissimo eletti.
Ringrazio nuovamente il Prof. Eugenio Calvi per i materiali e le informazioni messe genorosamente a disposizione mia e dei colleghi!
Buona lettura e buon voto!
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Considerazioni contestuali
L’art. 1 della L. 56/89 afferma letteralmente:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Come per tutte le attività professionali, le competenze specifiche sono disegnate non già dallo scopodell’intervento, bensì dagli strumenti utilizzati per perseguire un risultato.
Il campo di intervento specifico dello psicologo si individua quindi considerando gli attrezzi che appartengono a tale professione, attrezzi ai quali fa riferimento espresso il citato art. 1 quando pone l’accento sugli “strumenti in ambito psicologico”, il cui uso é, peraltro, finalizzato alla “prevenzione, alla diagnosi, alla abilitazione–riabilitazione e al sostegno“, aventi quali destinatari–beneficiari il singolo, il gruppo, gli organismi sociali e le comunità.
L’ “ambito psicologico” rimanda, a sua volta, al concetto di “campo”, definito in base alla tipicità degli strumenti. Si devono quindi ritenere specifici della professionalità dello psicologo quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici, e che consistono essenzialmente nella osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test, aventi questi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico.
Tale definizione consente di distinguere gli atti propri (gli strumenti) dello psicologo da quelli, pur essi finalizzati (lo scopo) alla profilassi, alla diagnosi e alla terapia, di competenza del medico, che si concretano in interventi di tipo fisico, chimico, radiolare, elettrico, batteriologico e chirurgico su un organismo umano. (Cfr. sentenza Pretura di Busto Arsizio 29 luglio 1981).
Se da un lato, tuttavia, si può affermare che gli strumenti dello psicologo sono essenzialmente l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test, dall’altro non tutte le osservazioni, i colloqui e/o i test possono rientrare nelle competenze esclusive dello psicologo.
Ecco quindi il senso dell’importanza dello scopo. Sono strumenti psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’oggetto indagato, così potendosi distinguere da analoghi mezzi di indagine, ma con scopi e finalità differenti (la maestra che osserva gli alunni, un prete che colloquia e consiglia un fedele, una rivista che pubblica uno dei tanti test da ombrellone, ecc…)
Ed ancora, questi strumenti sono di pertinenza esclusiva dello psicologo nella misura in cui, ove si vogliano usare correttamente, vengono considerate, per la comprensione dell’interlocutore (e quindi per l’interpretazione di quanto avviene nella relazione), schemi e teorie di riferimento che attengono alla scienza psicologica.
In altre parole, osservazione colloquio e somministrazione di test possono considerarsi atti tipici della professione di psicologo quando lo scopo del loro utilizzo è volto alla comprensione di processi mentali e psichici, e fa comunque riferimento a teorie proprie delle scienze psicologiche.
E per concludere, vale la pena ricordare che perché vi sia abuso di professione di psicologo non si richiede l’uso di tali strumenti sia “correttamente” esercitato da chi non ha titolo per farlo (counselor, reflector, coach, ecc…); al contrario, l’art. 348 c.p. viene unanimemente interpretato nel senso che configura il reato ivi previsto il semplice compimento di “atti” o “prestazioni”, del tutto indipendentemente dalla loro correttezza e qualità (in dottrina, cfr. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale II, pag. 665 e segg.; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, pag. 585; Riccio, Professione – Esercizio abusivo, in Novissimo Digesto Italiano, 1957, vol XIV, pag. 11 ).
Analisi delle testimonianze di clienti del counselor-naturopata
Diviene a questo punto interessante passare a considerare le testimonianze emergenti dalla CTP, per individuare e dare sostanza ed evidenza ad eventuali atti o prestazioni che effettivamente appartengono alle competenze dello psicologo.
Quando si discute di counselor, coach, reflector e simili non si ha – di fatto – una corretta e concreta misura e percezione di ciò che poi realmente avviene nello Studio tra questi professionisti ed il loro cliente. A fronte della sgradevole sensazione di scimmiottamento delle competenze e delle pratiche proprie della professione dello psicologo, si rimane poi in un alone di mistero e vacuità che non permette di dare forma e sostanza a queste pratiche.
Se, ad esempio, riprendiamo alcune delle definizioni del profilo di counselor riportate nella precedente intervista al Prof. Eugenio Calvi si legge di “riconoscere e ristrutturare il disagio estrapolando dal cliente stesso le risorse che occorrono per superarlo” oppure che “Il Counselling non è mai orientato alla cura ma al potenziamento della capacità di scegliere nella propria esistenza; a questo scopo è indispensabile l’uso di una terminologia che si differenzi dall’usuale lessico medico e psicologico”
Scegliere nella propria esistenza?!? Ristrutturare il disagio estrapolando risorse?!? Ma che significa? Ma nella pratica che si fa? In sostanza cosa avviene?
Ecco, ad oggi è proprio questa terminologia che si differenzia dall’usuale lessico medico e psicologico che rende possibile a queste professioni limitrofe operare in stato di astrattezza e sotto alone di mistero. E nella sostanza poi che fanno?
Riportiamo quindi alcune delle tante risultanze citate nella CTP così da fornire sostanza, concretezza e piena coscienza di ciò che il naturopata-counselor-non-psicologo svolgeva a studio con il cliente.
Deposizione 01
Appare senza ombra di dubbio che il naturopata, consultato per problemi appartenenti alla sfera psichica del Cliente, “faceva fare dei disegni”. Ora, tali disegni appaiono in parte essere probabilmente una sorta di appunti, altri come quello in cui compaiono le figure dell’albero e di una persona, dei veri e propri test.
Appare inoltre assai evidente che i colloqui sono precisamente mirati all’esplorazione degli stati affettivi (“Hai paura di aver paura? – Sì; Tutti abbiamo paura, sai? – Sì), anche esplorando la psiche del Cliente chiedendo, ad esempio, se fosse successo qualcosa che l’aveva traumatizzata, cercando di porre in connessione eventi della vita passata con i suoi problemi attuali, indagando sui rapporti con i fratelli, con i genitori e con gli amici.Deposizione 02
“La mia percezione era che lui fosse uno psicologo”; e la percezione era ben giustificata, se la teste fissò con il naturopata un appuntamento per parlargli “di questa emotività che aveva mia figlia Giuditta, qualche consiglio per affrontarla”. A chi, infatti, se non ad uno psicologo ci si rivolgerebbe per un problema siffatto? Non sappiamo bene, poiché la teste ha la memoria corta, come abbia reagito il naturopata a questa domanda d’aiuto, però “aiutò” la teste a “fare emergere delle cose che aveva dentro”Deposizione 03
Il teste si è recato dal naturopata “facendo presenti le mie problematiche derivanti da disturbi di carattere psichico”, e il naturopata, dopo averne discorso, diede “consigli su come mi dovevo comportare, cosa dovevo fare”. Il teste precisa che i suoi problemi consistevano principalmente nell’essere “un po’ asociale”, confermando che tali problemi erano di natura essenzialmente psichica.Deposizione 04
Qui ci sono i due figli della teste ad avere “delle caratteristiche caratteriali” che la lasciavano perplessa, e di qui la richiesta di incontro con il naturopata. Il quale, da buon presunto psicologo, pone domande sui sogni, sulle sensazioni del momento, e “fa eseguire dei disegni a tema libero su fogli bianchi, commentando l’insieme, quindi diagnosticando che il figlio maschio era più aggressivo nei confronti della sorella”, ma che “non era niente di preoccupante”. E, non casualmente, la teste aveva dichiarato: “Ebbi l’impressione che il naturopata fosse uno psicologo, interpretando in questo senso le domande rivolte ai bambini e i disegni”.Deposizione 05
Il naturopata dichiara di aver fatto della “consulenza educativa, quindi dialoghi pedagogici”. Dopo di che, in modo prettamente contraddittorio, afferma che “ci potevano essere aspetti di disagio di tipo relazionale”, chiarendo che le finalità di questi dialoghi con i pazienti erano di “aiutarli a definire quello che era il loro disagio, e fare in modo che potessero trovare una qualche soluzione: che loro trovassero una qualche risposta”.
Appare quindi evidente, in questo specifico caso, che i problemi affrontati sono schiettamente ed apertamente problemi di natura psicologica: problemi di disagio psichico, di relazione interpersonale.
L’utile appiattimento della Psicologia sulla Psicoterapia e sulla Cura/Patologia
Spesso i sostenitori delle professioni limitrofe tendono a con-fondere ed appiattire la Psicologia con la Psicoterapia, affermando che si tratta di una pratica che va a ristrutturare profondamente la personalità, e che – comunque – si occupa di malattie e patologie, mentre invece la loro pratica agirebbe molto più in superficie, a breve termine, per sostenere disagi del momento e/o promuovere benessere.
Questa arrampicata sugli specchi tenta di gettare un pò di fumo negli occhi all’interlocutore. Sia esso un cliente in cerca di aiuto, o piuttosto un giovane collega psicologo interessato ad acquisire quelle competenze che l’Università sempre meno riesce a dare. Ecco fatto, meglio andare da chi offre benessere (o formazione al benessere), piuttosto che da quello sfigato dello psicologo che si occupa di malattie, cure e disagi pesanti. Molto più appealling
La medesima messa in scena viene tentata dal naturopata quando afferma che ciò che distinguerebbe il colloquio psicologico o psicoterapeutico sarebbe la esistenza di una “tecnica di colloquio che è normata e studiata. C’è un oggetto che viene approfondito in maniera specifica, c’è un contratto che viene stipulato tra una persona che inizia un percorso di tipo psicologico e questo contratto prevede tempi precisi, cadenze precise di appuntamento, una serie di operazioni che devono essere definite. C’è un aspetto che viene definito di “setting”, ci deve essere una serie di circostanze e di ambienti”.
Sappiamo invece benissimo che l’intervento psicologico può esistere anche al di fuori di questi elementi. Pensiamo, ad esempio, allo psicologo che lavora in carcere con un detenuto che presenta problematiche psicologiche o che opera, ad esempio, in un SERT, oppure in un gruppo sportivo, o ancora in ambito di assessment o recruitment… non possiede tali caratteristiche, non ha alcuna predeterminazione di tempi, di cadenze, di setting; neppure vi è un “oggetto” predefinito, e spesso nemmeno un “contratto” stipulato fra operatore e paziente.
Questo tipo di “difesa” da parte dei couselor è del tutto inconsistente e, fra l’altro, l’abuso di professione di psicologo viene confermato anche da una precedente sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 3 marzo 2004 n. 17702 (in Foro It., 204, II, 618), il cui dispositivo recita: “Costituisce esercizio abusivo della professione di psicologo l’attività del pranoterapeuta il quale non si limiti all’imposizione delle mani ma faccia precedere tale operazione da approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti onde diagnosticare le problematiche di natura psicologica eventualmente all’origine dei disturbi da essi denunciati.”
Vale anche la pena ricordare che i diversi Albi per Counselor non sono regolamentati per legge, ovvero non hanno alcune valenza legale, come invece l’Albo degli Psicologi istituito con la legge 56/89.
In tal senso un counselor non-psicologo, pur facendo un Master triennale di Counseling, seguendo eventuali altri corsi ed anche iscrivendosi a questi Albi riconosciuti, ma NON regolamentati non può in nessun modo operare atti tipici della professione di psicologo così come presentato in tale CTP (che ha dato luogo a favorevole Sentenza Definitiva!).
Allo stesso modo, uno psicologo, regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale, regolamentato dalla 56/89, può di diritto fare counseling, può utilizzare tecniche sulla relazione, non necessitando in alcun modo di ulteriori riconoscimenti, né tanto meno di ulteriori iscrizioni questi Albi non regolamentati. Teoricamente può mettersi sul mercato con l’etichetta di Counselor (anche se non ne capisco il masochistico motivo) senza incorrere in nessuna possibile sanzione.
Il fatto che uno psicologo si senta invece sguarnito di strumenti e voglia quindi intraprendere un percorso formativo sulle tecniche di counseling e di consultazione psicologica, nulla ha a che vedere con la necessità di scegliere Strutture formative che preparano il terreno a tali professioni limitrofe. Che si cominci a scegliere percorsi formativi che tutelano la nostra professione! Evitiamo di favorire il business di chi apre i cancelli degli atti tipici dello Psicologo a chiunque!
Molto interessante anche il passaggio in cui si specifica che lo psicologo non si occupa solo e tanto di “disagio mentale”, quanto di “salute e benessere”.
Certamente lo psicologo ha competenze d’azione che sono assai più ampie di quelle dello psicoterapeuta; basti pensare alle varie branche della psicologia applicata, quali la psicologia del lavoro, la psicologia penitenziaria, la psicologia dell’educazione, la psicologia sociale, la psicologia dell’età evolutiva, dello sport, ecc…
E’ dunque evidente che in tutti questi ambiti lo psicologo non si occupa tanto della “patologia”, quanto piuttosto di processi psichici, individuali o di gruppo, che attengono, di volta in volta, e per esemplificare in modo non esaustivo, ai criteri di selezione del personale, alle leggi che regolano i fenomeni di apprendimento, all’evolvere della struttura psichica durante la crescita individuale, agli aspetti soggettivi dell’individuo ovvero del gruppo nel contesto sociale.
E’ quindi profondamente errata l’affermazione, che si trova nella motivazione della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 15/05 dell’11 gennaio 2005, laddove si scrive che “l’assenza di una malattia psichica” distingue l’attività dell’imputata (counselor!) da quella dello psicologo, quasi lo psicologo si occupasse unicamente di psicopatologia.
Dunque rientra nelle competenze dello psicologo un vastissimo campo in cui oggetto dell’intervento diretto non é – come avviene nel settore psicoterapeutico – la patologia e la sua eliminazione (cioé la “cura”), ma dove, invece, la diagnosi, pur sempre presente, é mirata all’accertamento con funzione preventiva di elementi o situazioni che nulla hanno a che fare con la malattia: siano essi fenomeni psico-sociali, o processi cognitivi, o acquisizioni evolutive, o problemi di orientamento, ecc., nonché al consequenziale cambiamento dell’esperienza di vita, individuale e collettiva.
In definitiva, concludo con un intento ben chiaro…
Ad oggi esistono 70.000 psicologi iscritti all’Ordine, ma anche migliaia di Counselor. Personalmente non penso sia realistico, né opportuno, sostenere e chiedere che questi ultimi rinuncino al loro percorso professionale. Allo stesso modo ritengo non però più ammissibile, né giustificabile, il fatto che:
- aumenti a dismisura il numero di figure limitrofe che in modo furbetto di fatto mettono in opera atti tipici della NOSTRA professione,
- aumenti a dismisura il numero di strutture formative – per la quasi totalità gestite da colleghi psicologi (vedi caso SIPAP LAZIO) – che continuano a dissanguare gli psicologi con percorsi di psicoterapia (sapendo per altro che il mercato è drasticamente saturo!), e parallelamente formino nelle stesse aule e con gli stessi docenti dei counselor… in meno anni, con meno soldi, e creando competitor agli psicologi
In tutto ciò non vedo nè grazia, né onore… solo sporco e deprecabile BU$IN€SS!
I nostri tre punti che intendiamo portare all’Ordine Lazio, se verremo eletti, intendono gestire questa situazione. Non vogliamo “eliminare” professioni, ma certamente cominciare a definire bene e regolamentare ambiti e confini. Non esiste che lo psicologo venga continuamente scippato! E se qualche collega perderà il sorriso perché gli viene meno il suo lucroso business non sarà certo un problema dei 15000 colleghi che ogni anno pagano i loro 145 euro e si aspettano adeguata tutela e promozione!
Questo weekend (ven8, sab9 e dom10) si vota. Vieni anche tu e dai voce e potere d’azione in Consiglio a chi intende cominciare a produrre iniziative concrete per tutelare e promuovere la NOSTRA professione!
Porta anche altri colleghi, convincili che è necessario ed urgente, che cominciare a cambiare le cose è possibile, ma serve che tutti ci si attivi… un credito di fiducia sull’Ordine Lazio che verrà!
Un cordiale saluto
Nicola Piccinini