Categorie
Psicologi & Professione

Sentenza equipara Psicologo e Medico nella direzione dei SerT

Un piccolo regalo natalizio: la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 321 del 25 Novembre 2011, definisce come equiparabili i profili professionali di medico e psicologo per ciò che riguarda la direzione dei SerT.

La Sentenza ha quindi valutato illegittimi gli art. 5, 11 e 13 della Legge della Regione Puglia n. 27/1999 che invece li riservava alla sola figura del medico.

Categorie
Psicologi & Professione

Psicologi, ECM, Tirocini retribuiti e Patto di Stabilità

Finalmente un Ordine ha preso posizione chiara rispetto ad alcuni passaggi presenti nel famoso Patto di Stabilità 2012 di cui tanto (o troppo poco) si è chiacchierato!

L’Ordine Psicologi Lombardia ha inviato una comunicazione ufficiale al CNOP, il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, riguardante l’attuale sistema formativo ECM e la questione dei tirocini pagati (… a tutti, ma non agli psicologi!!!)

Rispetto al tema degli ECM l’OPL ha inviato una lettera aperta (scarica .pdf) al CNOP e pubblicato una nota informativa di dettaglio sul proprio sito web. In sintesi conferma “l’assenza di sostanziali novità e cambiamenti in materia di ECM … rispetto a quanto già contenuto nel  Codice Deontologico degli Psicologi italiani, che prevedeva già che il professionista dovesse mantenere un aggiornamento costante della propria formazione“, ed anzi coglie l’occasione per suggerire al CNOP una

Categorie
Psicologi & Professione

Assocounseling predica la calma: “state tranquilli, nulla è cambiato”

NO PANIC! Questo il messaggio di Assocounseling ai suoi counselor associati, interveniente a sostegno nella denuncia all’Ordine Psicologi Lombardia, a seguito della Sentenza del Tribunale di Milano. Tutto vero, o posizione di facciata per evitare una giustificabile pandemia di ansia ed inquietudine tra i counselor?

Categorie
Psicologi & Professione

Una Sentenza BOMBA contro le scuole che formano counselor!

Una sentenza BOMBA stabilisce che gli psicologi non potranno più formare all’uso di strumenti psicologici dei non-psicologi! Ci avevano portato davanti ad un Giudice, ed il Giudice li ha messi davanti ad un’amarissima (per loro!) sentenza: in sintesi, riferendosi a chi forma counselor (scuole di Psicoterapia in primis!) la sentenza afferma che “l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo“.

Vi ricordate? Tutto cominciò con l’Ordine Psicologi Lombardia che aveva invitato le Scuole di Psicoterapia lombarde a seguire una Carta Etica (leggi articolo). Tra gli indicatori di qualità e di condotta etica vi era anche il fatto che la Scuola non dovesse formare counselor e limitrofi, di fatto infrangendo l’art.21 del Codice Deontologico

Categorie
Psicologi & Professione

Art.21 del Codice Deontologico degli Psicologi e Sentenza Zonta/Venezia

A più riprese ho scritto di counselor e di abuso della professione di psicologo. In questo articolo vorrei discutere assieme a voi dell’Art.21 del Codice Deontologico degli Psicologi e dell’importantissima Sentenza Zonta, meglio conosciuta come Sentenza Venezia.

L’art. 21 così recita: “Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche

Categorie
Psicologi & Professione

Agenzia delle Entrate: anche la consulenza psicologica è spesa detraibile in dichiarazione dei redditi

Una gran bella notizia! L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11 [scarica in pdf], ha finalmente assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Questo in particolare il testo della circolare, presente a pag. 36 dell’allegato:

5.15 Spese per sedute di psicoterapia
Quesito
: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal

Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Categorie
Psicologi & Professione

I counselor denunciano gli Psicologi

Il dado è tratto. Un gruppo di counselor ha portato in tribunale l’Ordine Psicologi Lombardia. Nei mesi scorsi l’OPL propose una Carta Etica, ad adesione volontaria, alle Scuole di Psicoterapia lombarde. Ne scrissi nell’articolo “Carta Etica, Psicoterapia e Counselor. Un chiaro “no” alle linee guida ad personam”. L’iniziativa suscitò forti critiche e scomposte reazioni da parte di alcune realtà formative che propongono specialistiche a psicologi e corsi di vario genere a counselor, coach e simili…

L’Ordine Psicologi Lombardia portò ovviamente avanti l’iniziativa, anche forte delle molte adesioni da parte di diverse Scuole di Psicoterapia lombarde, ed a fronte dell’ampia e

Categorie
Psicologi & Professione

CASSAZIONE: Psicoanalisi = Psicoterapia

Importante posizione della Cassazione: la psicanalisi viene equiparata alla psicoterapia e richiede quindi regolare iscrizione all’Albo degli Psicologi ed iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti. Ma andiamo per ordine…

Che la Psicoterapia sia un’attività riservata a Psicologi o Medici che abbiano completato una Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR e che siano iscritti all’elenco degli psicoterapeuti del proprio Ordine professionale è fatto noto e risaputo.

La Psicoanalisi è invece da sempre sfuggita a questo vincolo, smarcandosi dalla Psicoterapia e quindi potendo essere svolta al di là dell’iscrizione in tale “elenco psicoterapeuti”.
Ovviamente è impossibile comprimere tutto il confronto culturale e politico-professionale di psicanalisi-psicoterapia-psicologia in poche righe, così come non è possible ricondurre la questione ad elementi o aspetti stereotipati. E’ questione complessa. Tuttavia possiamo affermare – ai fini del presente post – che la gran parte delle Scuole di Specializzazione in Psicoanalisi ha poi ottenuto l’accreditamento MIUR e quindi abilita lo specializzando a poter divenire Psicoterapeuta “a norma di legge”. Così come possiamo affermare che alcuni “pseudo-professionisti improvvisati”, quando colti con le mani nella marmellata, si appellano al fatto di essere psicoanalisti e così aggirano il problema del rischio di denuncia per abuso di professione. In pratica questa DEREGOLAMENTAZIONE della psicoanalisi permette zone franche di potenziale abuso della professione di Psicologo.

Veniamo quindi alla posizione della Cassazione [scarica documento] ed alla sua importanza in ottica di tutela della professione.

Nel 2008 l’Ordine Psicologi Emilia Romagna denunciò per abuso una persona per pratica abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta. In un primo momento il Tribunale di Ravenna assolse la persona, successivamente – nel 2010 – la Corte di Appello di Bologna dichiarò invece l’imputata colpevole del reato ascrittole.

La persona decise di ricorrere quindi in Cassazione affermando in sintesi che la psicoanalisi non ha nulla a che fare con psicologia o psicoterapia, e che quindi non ha motivo di sussistere nessun reato. Ed è proprio su questo ultimo passaggio che la Cassazione si esprime:

“ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.”

Ed ancora:

“Nè può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica”

Quindi non solo la psicanalisi è pur sempre una psicoterapia, ma anche il “colloquio” può rientrare in una vera e propria forma di terapia che, se declinata e diretta alla guarigione, è da inquadrarsi nell’ambito regolamentato da legge!

Cari colleghi, a mio avviso è una sentenza di rilievo ed importante strumento di tutela!

Da oggi, per scendere nel pratico, ove si ravvisi attività terapeutica svolta da soggetti che si propongono come psicoanalisti, ma sprovvisti di regolare iscrizione all’Albo degli Psicologi, sarebbe possibile effettuare una segnalazione al proprio Ordine regionale per abuso di professione, allegando la presente sentenza della Cassazione.

È ulteriormente importante in quanto sentenzia su una dinamica molto simile a quella che avviene con il counseling ed i counselor, o comunque tutte queste professioni affini.

Di fatto – ad oggi – se non sei psicologo non puoi dire di fare “counseling psicologico”, ma se parli esclusivamente di “counseling” aggiri il problema e – nella sostanza – scimmiotti la nostra professione.

Purtroppo in questo ambito la terminologia sostanzia la differenza. Servirebbe dunque una giurisprudenza che riconduca il termine “counseling” alla professione di Psicologo, alla 56/89… ma di questo vi parlerò in un prossimo post ;o)