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Nuove Linee Guida su IPERTENSIONE: determinante lo “stress psicosociale”

Lo stress psicosociale è un fattore di rischio per l’ipertensione e in quanto tale deve esser considerato nel progetto di cura del paziente.

Questo viene affermato nelle nuove Linee Guida sull’Ipertensione, pubblicate nel 2017 dall’American College of Cardiology (ACC) e dall’American Heart Association (AHA).

[bctt tweet=”La modifica dello stile di vita è la pietra angolare del trattamento dell’ipertensione. Robert M Carey, University of Virginia” username=”@nicolapiccinini”]

Corso Ondemand: “Il gruppo psicologico con persone affette da patologie croniche”

La guida 2017 è specificamente dedicata a prevenzione, rilevazione, valutazione e gestione dell’ipertensione arteriosa negli adulti. Rispetto all’edizione 2003 del JNC7, scompare la categoria della ‘pre-ipertensione’ (in precedenza indicata da valori di 120-139 mmHg per la sistolica e 80-89 mmHg) e si abbassa il livello di normalità, non più 140/90, ma 120/80 mmHg.

L’abbassamento delle soglie porterà ad un aumento di circa il 14% degli ipertesi, la gran parte dei quali gestibili tuttavia con un accurato counseling psicologico sugli stili di vita ed i comportamenti salutari, più che con farmaci ipertensivi.

A triplicare saranno soprattutto gli ipertesi under 45, mentre le donne classificate come ipertese in questa fascia d’età raddoppieranno.

Scarica il documento integrale!

 

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Nuove Linee Guida su IPERTENSIONE 2017

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Nuova Sentenza Cassazione favorevole agli Psicologi su Counseling, Ansia e Stati Emotivi

La Corte Suprema di Cassazione, in data 15 Marzo 2016, ha respinto il ricorso proposto da un così definitosi “psicosmatista di impresa” (ma quanta creatività hanno questi abusivi?!?) contro la sentenza 1328/2015 della Corte di Appello di Bologna che lo aveva precedentemente condannato per per esercizio abusivo di professione di psicologo, come da Art. 348 del Codice Penale.

La Cassazione conferma quindi la sentenza della Corte di Appello di Bologna apportando argomentazioni di assoluto rilievo ai fini della tutela dello psicologo, ma anche e soprattutto dei cittadini!

 

Per il download della SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE clicca LIKE Facebook e/o TWEET Twitter, così da poterla diffondere e condividere con altri colleghi. Grazie 😀
Qui di seguito i due bottoni

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Ansia e ricadute emotive dell’obesità

Questo il primo passaggio di assoluto rilievo:

la Corte territoriale, anche con precisi riferimenti alla conforme decisione di primo grado, ha ritenuto che i clienti si rivolgessero alla ricorrente a causa di disturbi di natura psicologica (ansia, ricadute emotive dell’obesità, ecc…), ottenendo, sulla base di sedute fondate sul dialogo, una guida comportante l’indicazione dei rimedi volti alla prevenzione del disagio e/o alla guarigione del paziente

Secondo la Sentenza di Cassazione, quindi, domande di intervento su stati d’ansia, così come domande di intervento su stati emotivi (al di là poi che sia per obesità o altro) della persona rientrano nelle competenze ESCLUSIVE dello Psicologo, nella misura in cui il dialogo mira a generare un cambiamento favorevole nella persona, rispetto allo stato con cui arriva al professionista.

Spesse volte counselor e similari, la buttano sull’empatia, sulle emozioni dello stare bene e bla bla bla… ecco, la Sentenza, da questo punto di vista è decisamente chiara e netta. Una grande risorsa giurisprudenziale

 

Counseling Psicologico

Questo l’altro passaggio interessante:

la Corte territoriale esclude quindi coerentemente la ricorrenza nel caso di specie, connotato di fatto da attività di diagnosi e cura, dell’attività di counseling psicologico, la quale ultima non pare per sua natura, anche in relazione alla intrinseca delicatezza e complessità dell’ambito di intervento, difforme da quella propria dello psicologo

La Sentenza in pratica va a rafforzare che il counseling è psicologico ed in quanto tale è attività tipica e propria dello psicologo.

 

L’importanza della Continuità

E qui un altro puntello mica male!

i giudici hanno concordemente descritto modalità di fatto tali per continuità, onerosità e organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di una attività professionale

In pratica la Cassazione dice che questo abusivo, nella pratica ha ricevuto soldi per la prestazione e l’ha portata avanti nel tempo, con incontri/sedute ripetuti. Questo aspetto è assolutamente importante in riferimento invece alla possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis del Codice Penale.

In pratica l’esclusione dell’applicabilità del criterio della particolare tenuità, che si temeva potesse sterilizzare il reato di esercizio abusivo, va invece a configurare un altro, ennesimo, duro colpo ai counselor, dopo la batosta del Tar Lazio di novembre scorso sul counseling psicologico

Vedremo adesso di reperire anche le sentenze di primo e secondo grado per ricostruire il dispositivo della cassazione e trarne maggior intelligence, ma già così questa Sentenza rappresenta un durissimo colpo a tutti i counselor e gli altri abusivi di professione di psicologo.

 

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Ricorso Sentenza TAR Lazio sul Counseling. L’Ordine Psicologi Lazio ci sarà

L’Ordine Psicologi Lazio sarà parte attiva nel processo d’appello instauratosi presso il  Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lazio sul counseling

Oggi, in seduta di Consiglio OPLazio, una decisione importante. Ma prima ricostruiamo brevemente il percorso 🙂

Il 17 Febbraio 2015 pubblicavo l’articolo “Counseling, in relazione d’aiuto è psicologico” dove sostenevo in pratica che il counseling nelle relazioni di aiuto è di fatto counseling psicologico e rientra a tutti gli effetti negli atti tipici della professione di psicologo, come stabilito dalla legge 56/89

Il 15 Ottobre 2015 la sentenza del TAR del Lazio afferma che “Il counseling è una competenza dello psicologo”

Qui puoi scaricare la sentenza n. 13020/2015

Qui puoi leggere i contributi di tutela dell’Ordine Psicologi Lazio

La sentenza del TAR del Lazio ha disposto – in via contestualmente attuativa – l’annullamento di due precedenti provvedimenti:

  1. il parere del Consiglio Superiore di Sanità che, nella seduta del 12 luglio 2011, aveva previsto (INCREDIBILMENTE!) che per le “attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (…) possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor”;
  2. il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del 10 settembre 2014, che disponeva l’inserimento della AssoCounseling nell’Elenco delle associazioni professionali non regolamentate e delle loro forme aggregative, di cui all’art. 2, comma 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

La cancellazione di AssoCounseling dall’elenco del MISE è certamente un risultato di rilievo, tuttavia l’aspetto maggiormente importante della sentenza riguarda l’annullamento del parere del Consiglio Superiore di Sanità, che assegnava il “disagio lieve” al counselor.

La Sentenza del TAR Lazio, banalmente, afferma che anche laddove il disagio fosse realmente “lieve“, il professionista – per appurare ciò – dovrebbe comunque effettuare una valutazione diagnostica e quindi essere abilitato a poter effettuare questo atto tipico dello psicologo.

In pratica spazza via in un sol colpo tutti quei counselor e formatori di counselor che ci girano intorno, dicendo che loro lavorano con l’empatia, che si occupano di lievi disagi dell’anima, che la patologia la lasciano agli psicologi… balle, dice la sentenza,  la valutazione del livello di disagio è prerogativa dello psicologo, e così l’attività di counseling

La questione è quindi chiusa? Assolutamente no!

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Assocounseling hanno proposto appello avverso la sopra richiamata sentenza, al fine di ottenere una riforma della stessa.

E’ pacifico, si sapeva che avrebbero ricorso la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato e così hanno fatto. E adesso?

Adesso dovremo attendere il parere del Consiglio di Stato, presumibilmente entro fine di quest’anno.

Oggi, il Consiglio dell’Ordine Psicologi Lazio ha votato compatto l’opportunità di intervenire nel giudizio d’appello, al fine di sostenere e avallare la tesi della conferma dell’annullamento dei provvedimenti indicati nella sentenza TAR Lazio. Ovvero

L’Ordine Psicologi Lazio proporrà quindi domanda di intervento volontario nel processo d’appello instauratosi presso il  Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lazio.

Non è tutto, ad inizio Febbraio, si registra un Decreto del Ministero della Giustizia molto interessante, che qui riporto:

https://www.facebook.com/nicolapiccinini.it/posts/214859038872195

 

Ebbene, in tutto ciò, il preSidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, il dott. Fulvio Giardina, ha sentito l’irrefrenabile bisogno di presenziare ufficialmente al convegno nazionale dei COUNSELOR.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534784100027226&set=a.105553436283630.10615.100004869214210&type=3

 

Ditemi voi, ma in questo momento in cui bisogna rimanere serrati e chiudere definitivamente la partita, ha senso andare a riconoscere ed accreditare il convegno dei COUNSELOR?!?

AltraPsicologia ovviamente era presente al convegno, l’intrepido Mauro Grimoldi ha sbobinato gli interventi e nei prossimi giorni pubblicherà un bell’articolo di commento a questa genialata del preSidente di tutti noi.

Evviva il counseling (psicologico!)

Nicola 🙂

 

 

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Testimonianza di una “counselor in formazione”

L’articolo “Counseling, in relazione d’aiuto è psicologico” ha suscitato un gran dibattito. In 3 giorni e poco più, è stato letto circa 4000 volte, ha avuto una importante diffusione social e ricevuto un numero

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Counseling, in relazione d’aiuto è psicologico

Il counseling è una tecnica in massima parte oggetto della professione di psicologo

Questa l’affermazione di apertura che rilascio nell’intervista all’Agenzia Stampa DIRE in risposta all’intervista