Importante posizione della Cassazione: la psicanalisi viene equiparata alla psicoterapia e richiede quindi regolare iscrizione all’Albo degli Psicologi ed iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti. Ma andiamo per ordine…
Che la Psicoterapia sia un’attività riservata a Psicologi o Medici che abbiano completato una Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR e che siano iscritti all’elenco degli psicoterapeuti del proprio Ordine professionale è fatto noto e risaputo.
La Psicoanalisi è invece da sempre sfuggita a questo vincolo, smarcandosi dalla Psicoterapia e quindi potendo essere svolta al di là dell’iscrizione in tale “elenco psicoterapeuti”.
Ovviamente è impossibile comprimere tutto il confronto culturale e politico-professionale di psicanalisi-psicoterapia-psicologia in poche righe, così come non è possible ricondurre la questione ad elementi o aspetti stereotipati. E’ questione complessa. Tuttavia possiamo affermare – ai fini del presente post – che la gran parte delle Scuole di Specializzazione in Psicoanalisi ha poi ottenuto l’accreditamento MIUR e quindi abilita lo specializzando a poter divenire Psicoterapeuta “a norma di legge”. Così come possiamo affermare che alcuni “pseudo-professionisti improvvisati”, quando colti con le mani nella marmellata, si appellano al fatto di essere psicoanalisti e così aggirano il problema del rischio di denuncia per abuso di professione. In pratica questa DEREGOLAMENTAZIONE della psicoanalisi permette zone franche di potenziale abuso della professione di Psicologo.
Veniamo quindi alla posizione della Cassazione [scarica documento] ed alla sua importanza in ottica di tutela della professione.
Nel 2008 l’Ordine Psicologi Emilia Romagna denunciò per abuso una persona per pratica abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta. In un primo momento il Tribunale di Ravenna assolse la persona, successivamente – nel 2010 – la Corte di Appello di Bologna dichiarò invece l’imputata colpevole del reato ascrittole.
La persona decise di ricorrere quindi in Cassazione affermando in sintesi che la psicoanalisi non ha nulla a che fare con psicologia o psicoterapia, e che quindi non ha motivo di sussistere nessun reato. Ed è proprio su questo ultimo passaggio che la Cassazione si esprime:
“ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.”
Ed ancora:
“Nè può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica”
Quindi non solo la psicanalisi è pur sempre una psicoterapia, ma anche il “colloquio” può rientrare in una vera e propria forma di terapia che, se declinata e diretta alla guarigione, è da inquadrarsi nell’ambito regolamentato da legge!
Cari colleghi, a mio avviso è una sentenza di rilievo ed importante strumento di tutela!
Da oggi, per scendere nel pratico, ove si ravvisi attività terapeutica svolta da soggetti che si propongono come psicoanalisti, ma sprovvisti di regolare iscrizione all’Albo degli Psicologi, sarebbe possibile effettuare una segnalazione al proprio Ordine regionale per abuso di professione, allegando la presente sentenza della Cassazione.
È ulteriormente importante in quanto sentenzia su una dinamica molto simile a quella che avviene con il counseling ed i counselor, o comunque tutte queste professioni affini.
Di fatto – ad oggi – se non sei psicologo non puoi dire di fare “counseling psicologico”, ma se parli esclusivamente di “counseling” aggiri il problema e – nella sostanza – scimmiotti la nostra professione.
Purtroppo in questo ambito la terminologia sostanzia la differenza. Servirebbe dunque una giurisprudenza che riconduca il termine “counseling” alla professione di Psicologo, alla 56/89… ma di questo vi parlerò in un prossimo post ;o)