Il Decreto sulla Riforma degli Ordinamenti è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 agosto. Dopo l’articolo “Riforma delle Professioni, cosa cambia per lo Psicologo” tratto dal sito web di AltraPsicologia, rilancio il testo della newsletter inviata tra ieri ed oggi dal CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi in cui prova ad evidenziare alcune peculiarità ed implicazioni per la nostra professione di Psicologo.
Obbligo di assicurazione responsabilità civile.
La norma primaria, decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011, prevedeva che “a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.” Il DPR appena approvato sposta ad agosto 2013 l’obbligo di stipulare la polizza. Attualmente dunque, i professionisti che hanno già la polizza devono comunicarne gli estremi ed il massimale al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico. Tra un anno, tutti gli iscritti all’Albo dovranno avere la polizza. Alcune criticità rilevanti dal mio punto di vista e su cui sarà necessario prendere posizione: perchè costringere tutti i professionisti in quanto semplicemente iscritti all’albo a stipulare una polizza anche se non hanno alcun “cliente” cui eventualmente poter recare un danno? Nel caso della nostra categoria, sono ben oltre 40.000 gli iscritti che non lavorano, non producono reddito e non hanno quindi “clienti”, ma secondo la norma tra un anno dovrebbero avere comunque la polizza assicurativa che r-assicuri “potenziali” clienti per “potenziali” danni. Su questo punto chiederemo con determinazione una deroga per coloro che non lavorano.
Altra riflessione. Nulla da eccepire sul fatto che sia opportuno che tutti i professionisti che hanno “clienti” debbano avere la polizza, ma perchè obbligare il professionista a rendere noti al cliente “…gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale”? In alcune aree professionali, come in ambito clinico, questo obbligo introduce un elemento critico nella dinamica della costruzione del rapporto con l’utente. Inoltre, sono convinto che tutto questo porterà ad un aumento dei contenziosi con relativo incremento del carico di lavoro per i Tribunali e, ovviamente, del costo delle polizze per i professionisti.
Infine, è necessario un chiarimento sull’applicabilità della norma ai dipendenti che potrebbero già avere una copertura assicurativa sottoscritta dall’Ente di appartenenza.
Deontologia. Il decreto esclude le professioni sanitarie alle quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente. La professione di Psicologo è sotto la vigilanza del Ministero della Salute in quanto professione sanitaria; tuttavia è necessario, per la piena applicabilità della norma in materia deontologica, che venga nominata la commissione centrale (D.P.R. 221/50) per il secondo grado di giudizio. Abbiamo già fatto presente la situazione sia al Ministero di Giustizia che della Salute in modo da trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. In sintesi bisognerà integrare il DPR 221/50 con la previsione della Commissione centrale per gli psicologi e quindi procedere alla nomina.
Formazione Continua. Il nostro codice deontologico, fin dalla sua prima stesura del 1998, ha previsto l’obbligo di aggiornamento professionale: da una ricerca del CNOP risulta che il 97% degli iscritti segue percorsi formativi/aggiornamento dopo la laurea, a conferma di una forte attenzione all’aggiornamento da parte degli Psicologi. Il Dpr, nel ribadire che “resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM)” sembra introdurre di fatto una duplice modalità di aggiornamento: Il Regolamento del consiglio nazionale (da emanarsi entro agosto 2013 previo parere del Ministero della Salute) da un parte, e l’Educazione Continua in Medicina (ECM) dall’altra. Ritengo sia opportuno utilizzare questa doppia possibilità. Nel ribadire che l’ECM è obbligatoria per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, ritengo che, attraverso il regolamento previsto dal Dpr, sia possibile rendere la formazione continua più aderente alle diverse aree professionali. Sarebbe opportuno ed auspicabile che, coloro che non sono interessati alle materie trattate in ambito ECM ai fini dell’accrescimento della propria competenza professionale, possano utilizzare modalità di formazione continua nelle materie di loro interesse, rendendo così l’obbligo formativo sostanziale e non solo formale. Ma è necessario evitare il rischio che tutto si riduca ad una corsa all’accaparramento di “punti” e “bollini”. Vorremmo poter finalmente parlare di FCP e cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul senso di responsabilità dello stesso professionista. Infine, non va sottovaluta l’esigenza di garantire un’offerta formativa appropriata e possibilmente gratuita ai numerosi colleghi che non lavorano. Il mercato della formazione nella nostra categoria è già piuttosto sovradimensionato. Troppo spesso la formazione offerta dai colleghi ad altri colleghi appare come l’unica opportunità lavorativa, in questo senso non è del tutto inappropriato parlare di una sorta di “cannibalismo professionale” in cui appunto …ci si alimenta dei propri simili!
Tirocinio. Non cambierà nulla poichè è già previsto il tirocinio, dopo la laurea, di 12 mesi ed in ogni caso, in quanto professione sanitaria, siamo esclusi da quanto previsto dal Dpr.
Pubblicità. Quando si tratta di intervenire sulle persone ed in particolare sulla salute è più che opportuno che, come previsto dal Dpr: “La pubblicità informativa …dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
Società tra Professionisti. Nelle prossime settimane si potrà conoscere il testo che disciplina queste società. Di particolare rilevanza rimane la questione dei soci di capitale. Tuttavia ritengo che l’introduzione di norme specifiche potrebbe avere una funzione positiva di sviluppo e stimolo anche per la nostra professione. Potrebbe essere una opportunità di crescita, ad esempio, per quanto riguarda l’offerta di servizi integrati e multidisciplinari.
Parametri. Benché previsto dalla legge di ordinamento della Professione di Psicologo sin dal 1989, in realtà i Ministeri Competenti (Giustizia e Salute) non hanno mai approvato il decreto del nostro tariffario. L’abolizione delle tariffe non ha introdotto alcuna novità in quanto, nel nostro caso, non c’era alcun tariffario da abolire! Ricordo che la definizione dei parametri è necessaria in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ma per noi psicologi, il decreto parametri è fondamentale perchè conterrà il nomenclatore delle nostre prestazioni con le relative tariffe, andando quindi a definire, insieme alla legge 56/89 e 170/2001, gli ambiti di pertinenza della nostra Professione. Il decreto dovrà essere approvato dal Ministero vigilante, cioè dal Ministero della Salute, con il quale è in corso una intensa interlocuzione
A voi la parola 😉
0 risposte su “Il Decreto sulla Riforma degli Ordinamenti. La posizione del CNOP”
Uhm…a colpo d’occhio mi chiedo perché per il tirocinio non cambi nulla; per i medici è un periodo d’apprendistato pagato, per gli psicologi è volontariato che supplisce alle carenze d’organico dei vari enti convenzionati.
Interessante la questione del “nomenclatore” delle prestazioni; mi chiedo però se questo permetterà un netto discrimine con le prestazioni offerte dalle professioni “affini” (counselling, coaching, etc…), oppure se servirà solo a dire “gli psicologi possono fare solo questo, tutti gli altri fanno quel che vogliono”. In generale però, mi sembra che il CNOP esprima, come al solito, una posizione piuttosto “prudente”, poco adatta a tutelare e promuovere la professione in un periodo critico come questo. Simpatica (ma tragica) la metafora del cannibalismo professionale…ma al CNOP si sono chiesti chi e come ha permesso che si arrivasse a ciò? ossia, chi ha (nella migliore delle ipotesi) dormito mentre il disastro si andava preparando?
In realtà durante il tirocinio non è permesso fare pratica,ma si può solo osservare…quindi durante il tirocinio non si può e non si deve fare del volontariato,inteso come lavoro non retribuito.
ciao a tutti, ho trovato in rete questo blog nel quale si pensa sia opportuno rispodere “no” ad uno dei proissimi quesiti ai quali saremo chiamati a rispondere….ho trovato interessante la lettura….ma la confusione non fa che crescere….cosa ne pensate? http://rolandociofi.blogspot.it/2013/04/ai-colleghi-da-leggere-con-attenzione.html?m=1#!/2013/04/ai-colleghi-da-leggere-con-attenzione.html
Te la chiarisco subito la confusione: Rolando Ciofi è uno dei principali artefici della diffusione di pseudoprofessioni in questo paese… creò nel 2000 (se non sbaglio) http://www.vertici.it che doveva essere il portale degli psicologi italiani, ma è floppato… fondò il “MOPI” – un movimento di rappresentanza politico professionale degli psicologi che voleva aprire i cancelli della Psicologia a tutti, ma fortunatamente anche quello è in via di floppaggio definitivo… ha contribuito, negli anni dell’istituzione dell’Albo Psicologi, a far riconoscere ed entrare un sacco di gente ex 32, 34, 35 e giocateli all’otto… ha creato reti di psicologi di ogni tipo, che per entrare pagavi, ma alla fine a guadagnarci era solo uno… ha provato a creare un gruppo per le ultime ENPAP, ma è rimasto praticamente impalpabile…
E’ ovvio che la sua posizione al referendum è contraria, va a tangere la rete di relazioni e interessi per cui si impegna da anni.
Quale in particolare il passaggio che ti crea confusione?!?!